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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 437

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza. (044U0437)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-2-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214;
Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214, e nel R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.