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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 437

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza. (044U0437)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-2-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto-legge  7  giugno  1938,  n.  1201,  concernente
l'abrogazione delle norme limitatrici in materia  di  matrimonio  dei
sottufficiali e militari di truppa delle Forze  armate  dello  Stato,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214; 
 
  Visto il  R.  decreto  2  maggio  1940,  n.  902,  che  approva  il
regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di  truppa
delle Forze armate dello Stato; 
 
  Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1674; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri  per  il  tesoro,  per  la  guerra,  per  la  marina  e  per
l'aeronautica; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per  la  durata  dell'attuale  stato  di  guerra,  in  deroga  alle
disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938,  n.  1201,
convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214, e
nel R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, i sottufficiali e  militari  di
truppa della Regia guardia di finanza  possono  contrarre  matrimonio
solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre  rafferme
compiute.