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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 432

Modificazioni all'ordinamento del notariato. (044U0432)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-1-1945 al: 15-12-2009
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ALBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto il R. Decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, i notai possono procedere alla pubblicazione dei testamenti allegando al relativo verbale con atto notorio attestante la morte del testatore, qualora per circostanze indipendenti dallo stato di guerra non sia possibile unire l'estratto dell'atto di morte.

La stessa disposizione si applica pure per il verbale di richiesta di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi.