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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 432

Modificazioni all'ordinamento del notariato. (044U0432)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-1-1945
al: 15-12-2009
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                          ALBERTO DI SAVOIA 
                        Principe di Piemonte 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  sull'ordinamento  del
notariato e degli archivi notarili; 
  Visto il R. Decreto 10 settembre 1914,  n.  1326,  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione della legge suindicata; 
  Visti i regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n.  2/B,  e  29  maggio
1944, n. 141; 
  Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra,  i  notai
possono procedere alla  pubblicazione  dei  testamenti  allegando  al
relativo verbale con atto notorio attestante la morte del  testatore,
qualora per circostanze indipendenti dallo stato di  guerra  non  sia
possibile unire l'estratto dell'atto di morte. 
 
  La stessa disposizione si applica pure per il verbale di  richiesta
di passaggio di un testamento dal  fascicolo  e  repertorio  speciale
degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti tra vivi.