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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422

Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231. (044U0422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-1-1945 al: 14-5-1946
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1941. n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, convertito, con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942, n. 9;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia che con quello dell'industria, commercio e lavoro; Abbiamo sanzionato prolunghiamo quanto segue:

Art. 1



All'articolo 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942, n. 9, è sostituito il presente articolo:

«È fatto divieto di dare inizio qualsiasi costruzione di edifici privati, salva deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali tecnici indicati dal Ministro per il lavori pubblici, anche per i lavori modifica, trasformazione ed ampliamento.

Sono esclusi dal divieto:

a) i lavori di ricostruzione e di riparazione di edifici privati distrutti o danneggiati per cause dipendenti dello stato di guerra, salvo le limitazioni stabilite in altre disposizioni speciali e le prescrizioni dell'autorità amministrativa per tali edifici;

b) gli edifici rurali;

c) le costruzioni degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

d) i lavori di riparazione gli altri edifici privati esistenti e non compresi nella A);

e) i lavori di costruzione di impianti magazzini destinati alla conservazione e lavorazione di prodotti agricoli.

La costruzione di nuovi stabilimenti industriali, il riattamento, l'ampliamento e la trasformazione di quelle esistenti possono essere ammessi caso per caso dal Ministero per i lavori pubblici, d'accordo col Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Parimenti possono essere ammessi, in base a deroga da concedersi volta per volta dal Ministro per i lavori pubblici, le costruzioni di case popolari da parte di privati e enti che esplichino attività industriali di interesse nazionale e che, per le condizioni locali dell'esercizio della loro attività industriale, si trovano nella necessità di provvedere agli alloggi degli operai, semprechè le case abbiano le caratteristiche prescritte dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare approvate con R. Decreto 28 aprile 1938, n. 1165».