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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422

Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231. (044U0422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-1-1945
al: 14-5-1946
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata: 
 
  Visto il R.  decreto-legge  14  novembre  1941.  n.  1231,  recante
disposizioni limitative dell'attivita' edilizia privata in dipendenza
dello stato di guerra, convertito, con modificazioni nella  legge  19
gennaio 1942, n. 9; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto  con
il Ministro per la grazia e giustizia che con quello  dell'industria,
commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo sanzionato prolunghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'articolo 2 del R. decreto-legge  14  novembre  1941,  n.  1231,
convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942,  n.  9,  e'
sostituito il presente articolo: 
 
  «E' fatto divieto di dare inizio qualsiasi costruzione  di  edifici
privati, salva deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali
tecnici indicati dal Ministro per il lavori  pubblici,  anche  per  i
lavori modifica, trasformazione ed ampliamento. 
 
  Sono esclusi dal divieto: 
 
  a) i lavori di ricostruzione e di riparazione  di  edifici  privati
distrutti o danneggiati per cause dipendenti dello stato  di  guerra,
salvo le limitazioni stabilite in altre disposizioni  speciali  e  le
prescrizioni dell'autorita' amministrativa per tali edifici; 
 
  b) gli edifici rurali; 
 
  c) le costruzioni degli Istituti autonomi per le  case  popolari  e
dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato; 
 
  d) i lavori di riparazione gli altri edifici  privati  esistenti  e
non compresi nella A); 
 
  e) i lavori di costruzione di  impianti  magazzini  destinati  alla
conservazione e lavorazione di prodotti agricoli. 
 
  La costruzione di nuovi stabilimenti industriali,  il  riattamento,
l'ampliamento e la trasformazione di quelle esistenti possono  essere
ammessi caso per caso dal Ministero per i lavori pubblici,  d'accordo
col Ministero dell'industria, commercio e lavoro. 
 
  Parimenti possono essere ammessi, in base a  deroga  da  concedersi
volta per volta dal Ministro per i lavori pubblici, le costruzioni di
case popolari da parte di privati e  enti  che  esplichino  attivita'
industriali di interesse nazionale e che, per  le  condizioni  locali
dell'esercizio della loro attivita'  industriale,  si  trovano  nella
necessita' di provvedere agli alloggi  degli  operai,  sempreche'  le
case abbiano le caratteristiche  prescritte  dal  testo  unico  delle
disposizioni sull'edilizia  popolare  approvate  con  R.  Decreto  28
aprile 1938, n. 1165».