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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 421

Estensione per i pagamenti alle Forze Armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, numero 456. (044U0421)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-2-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a noi delegata;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



I pagamenti delle indennità relative agli immobili requisiti dalle forze armate alleate; quelli per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate stesse, nonché i pagamenti di forniture, di servizi resi, e di spese per accantonamento di truppe appartenenti alle Forze Armate medesime possono effettuarsi mediante ordini di accreditamento.

Ai pagamenti suddetti sono estese le norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456, relative ai pagamenti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra.