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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 421

Estensione per i pagamenti alle Forze Armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, numero 456. (044U0421)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-2-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a noi delegata; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943  n.  2/B,  e  29  maggio
1944, n.141; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
 
  abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I pagamenti delle indennita' relative agli immobili requisiti dalle
forze  armate  alleate;  quelli  per  il   risarcimento   dei   danni
occasionati  dalle  Forze  Armate  stesse,  nonche'  i  pagamenti  di
forniture, di servizi resi, e di spese per accantonamento  di  truppe
appartenenti alle Forze Armate medesime possono effettuarsi  mediante
ordini di accreditamento. 
 
  Ai  pagamenti  suddetti  sono  estese  le  norme  di  cui   al   R.
decreto-legge 3 maggio 1943, n.  456,  relative  ai  pagamenti  delle
indennita' per risarcimento dei danni di guerra.