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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 29/B (29)

Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale. (043U0029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1943 al: 28-7-1944
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e d'intesa con i Sottosegretari di Stato dell'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, degli enti locali, degli enti parastatali, comunque costituiti o denominati, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e, in genere, degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato e gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette amministrazioni e da detti enti o ad aziende private esercenti servizi di pubblico interesse che, avendo militato nel partito fascista, abbiano avuto qualifica di squadrista, marcia su Roma, gerarca o sciarpa littorio saranno sottoposti al giudizio ed alle sanzioni di cui al presente decreto.

Agli effetti del presente decreto sono considerati gerarchi:

1) i segretari e vice segretari del partito; 2) i membri del direttorio nazionale; 3) gli ispettori del partito; 4) i consiglieri nazionali; 5) i segretari federali; 6) i vice segretari federali; 7) i vice segretari amministrativi, esclusi i funzionari statali e parastatali incaricati del controllo amministrativo delle federazioni; 8) gli ispettori federali; 9) i presidi delle provincie;
10) i segretari politici ed i podestà di centri superiori ai 50 mila abitanti.