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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 29/B (29)

Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale. (043U0029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-12-1943
al: 28-7-1944
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo  scioglimento
del partito nazionale fascista; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B; 
 
  Ritenuto che si versa in istato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e d'intesa con i Sottosegretari di Stato dell'Interno,  per  la
Grazia e Giustizia e per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli appartenenti  alle  amministrazioni  civili  e  militari  dello
Stato, degli enti locali, degli enti parastatali, comunque costituiti
o denominati, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e, in
genere, degli  enti  ed  istituti  di  diritto  pubblico,  anche  con
ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato e
gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette  amministrazioni  e
da detti enti o ad aziende  private  esercenti  servizi  di  pubblico
interesse che, avendo militato nel partito  fascista,  abbiano  avuto
qualifica di squadrista, marcia su Roma, gerarca o  sciarpa  littorio
saranno sottoposti al giudizio ed alle sanzioni di  cui  al  presente
decreto. 
 
  Agli effetti del presente decreto sono considerati gerarchi: 
 
  1) i segretari e vice  segretari  del  partito;  2)  i  membri  del
direttorio nazionale; 3) gli ispettori del partito; 4) i  consiglieri
nazionali; 5) i segretari federali; 6) i vice segretari federali;  7)
i vice segretari  amministrativi,  esclusi  i  funzionari  statali  e
parastatali   incaricati   del   controllo    amministrativo    delle
federazioni; 8) gli ispettori federali; 9) i presidi delle provincie;
10) i segretari politici ed i podesta' di centri superiori ai 50 mila
abitanti.