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REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, n. 23/B (23)

Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro. (043U0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-11-1943 al: 15-12-2009
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Art. 1



I salari, gli stipendi ed i compensi a carattere continuativo, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, possono, in deroga alla disposizione dell'art. 4 del R.D.L. 19 giugno 1940 n. 953, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940 n. 1727, essere aumentati, entro il limite stabilito dal seguente articolo.