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REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1943, n. 23/B (23)

Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro. (043U0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-11-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R. Decreto-Legge 30 ottobre 1943 n. 2/B; 
 
  Visto il R. Decreto-Legge 10 novembre 1943, n. 5/B; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di  Stato
per l'Industria, il Commercio e il Lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  I salari, gli stipendi ed  i  compensi  a  carattere  continuativo,
corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano  comunque  le
norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi  di  lavoro,
possono, in deroga alla disposizione dell'art. 4 del R.D.L. 19 giugno
1940 n. 953, convertito in legge, con modificazioni, nella  legge  28
novembre 1940 n. 1727, essere aumentati, entro  il  limite  stabilito
dal seguente articolo.