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REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 18/B (18)

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico. (043U0018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-12-1943 al: 25-11-1944
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Art. 1



Al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, sarà corrisposta, a carico delle rispettive amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella:

Sulle prime lire mille mensili (o frazione di esse) il 70%

Sulle seconde lire mille mensili (o frazione di esse) il 60%

Sulle terze lire mille mensili (o frazione di esse) il 30%

Sulle quarte lire mille mensili (o frazione di esse) il 20%

Sulle quinte lire mille mensili (o frazione di esse) il 10%