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REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n. 18/B (18)

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico. (043U0018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-12-1943
al: 25-11-1944
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 8 luglio 1943, n. 610; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B; 
 
  Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di  Stato
per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Al personale civile e militare  di  ruolo  e  non  di  ruolo  delle
Amministrazioni  dello  Stato,  comprese   quelle   con   ordinamento
autonomo,  o  dipendente  dalle  Provincie,  dai   Comuni   e   dalle
Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e   di   beneficenza,   sara'
corrisposta,  a  carico   delle   rispettive   amministrazioni,   una
integrazione  temporanea  lorda   di   trattamento   economico,   non
pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella: 
 
  Sulle prime lire mille mensili (o frazione di esse) il 70% 
 
  Sulle seconde lire mille mensili (o frazione di esse) il 60% 
 
  Sulle terze lire mille mensili (o frazione di esse) il 30% 
 
  Sulle quarte lire mille mensili (o frazione di esse) il 20% 
 
  Sulle quinte lire mille mensili (o frazione di esse) il 10%