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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 12/B (12)

Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato. (043U0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-12-1943 al: 15-12-2009
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Art. 1



Fino a quando non sarà possibile il funzionamento degli organi ai quali per legge è demandata la definitiva liquidazione di tutte le pensioni civili e militari, ordinarie e privilegiate, assegni e indennità per una sola volta a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome di Stato, la concessione relativa sarà fatta in via provvisoria, con tutti i poteri delle Amministrazioni centrali, e della Corte dei conti, da una Commissione provinciale presieduta dal Presidente del locale Tribunale o da un magistrato da lui designato di grado non inferiore al sesto e composta dall'Intendente di Finanza, dal Comandante del Presidio Militare o da un suo delegato di grado non inferiore al sesto, dal direttore dell'Ufficio Provinciale del Tesoro, dal direttore di Ragioneria dell'Intendenza di Finanza e da un ufficiale medico designato dal Comando di Presidio.