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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n. 12/B (12)

Norme per una liquidazione provvisoria delle pensioni a carico dello Stato. (043U0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-12-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. D. 27 giugno 1933 n. 703; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente  di  provvedere  ad  una
liquidazione delle pensioni civili e militari a  carico  dello  Stato
durante le attuali contingenze di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B; 
 
  Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/B; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Fino a quando non sara' possibile il funzionamento degli organi  ai
quali per legge e' demandata la definitiva liquidazione di  tutte  le
pensioni civili e  militari,  ordinarie  e  privilegiate,  assegni  e
indennita'  per  una  sola  volta  a  carico  dello  Stato  e   delle
Amministrazioni autonome di  Stato,  la  concessione  relativa  sara'
fatta in via provvisoria, con tutti i  poteri  delle  Amministrazioni
centrali, e della Corte dei conti,  da  una  Commissione  provinciale
presieduta dal Presidente del locale Tribunale o da un magistrato  da
lui  designato  di  grado  non  inferiore   al   sesto   e   composta
dall'Intendente di Finanza, dal Comandante del Presidio Militare o da
un suo delegato di  grado  non  inferiore  al  sesto,  dal  direttore
dell'Ufficio Provinciale del  Tesoro,  dal  direttore  di  Ragioneria
dell'Intendenza di Finanza e da un  ufficiale  medico  designato  dal
Comando di Presidio.