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REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 9/B (9)

Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la esposizione universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista. (043U0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-11-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, sulla maggiorazione dei contributi sindacali a favore delle associazioni, per la partecipazione delle categorie da loro rappresentate all'esposizione universale di Roma, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, concernente l'accertamento e la riscossione con unica procedura dei contributi dovuti da categorie professionali;
Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro dell'industria, il commercio e il lavoro. Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I contributi stabiliti a favore delle associazioni sindacali per la partecipazione delle categorie da esse rappresentate all'esposizione universale di Roma, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e i contributi richiesti dalle categorie professionali dal disciolto partito nazionale fascista, ai sensi dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile 1940, n. 495, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 1944.