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REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 9/B (9)

Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per la esposizione universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista. (043U0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-11-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.D.L. 20 febbraio 1939, n. 316, sulla  maggiorazione  dei
contributi  sindacali   a   favore   delle   associazioni,   per   la
partecipazione delle categorie da loro rappresentate  all'esposizione
universale di Roma, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; 
 
  Visto l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 22 aprile  1940,
n.  495,  concernente  l'accertamento  e  la  riscossione  con  unica
procedura dei contributi dovuti da categorie professionali; 
 
  Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo  scioglimento
del partito nazionale fascista; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Ritenuto che si versa in stato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, d'intesa con il Ministro dell'industria,  il  commercio  e  il
lavoro. 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  I contributi stabiliti a favore delle associazioni sindacali per la
partecipazione delle categorie da esse rappresentate  all'esposizione
universale di Roma, ai sensi del R.D.L. 20  febbraio  1939,  n.  316,
convertito nella  legge  2  giugno  1939,  n.  739,  e  i  contributi
richiesti  dalle  categorie  professionali  dal   disciolto   partito
nazionale fascista, ai sensi dell'art.  3,  secondo  e  terzo  comma,
della legge 22 aprile 1940, n. 495, sono soppressi a decorrere dal  1
gennaio 1944.