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REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B (8)

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. (043U0008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-11-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.