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REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B (8)

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. (043U0008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-11-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B; 
 
  Ritenuto che si versa in stato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Capo  del  Governo,  d'intesa  col   Ministro
dell'industria, del commercio e del lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Per provvedere alla tutela degli interessi  di  persone  fisiche  o
giuridiche di nazionalita' italiana, aventi la residenza  o  la  sede
nel territorio dello Stato occupato dal nemico, puo' essere  nominato
un curatore speciale. 
 
  Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti
che questi ha facolta' di compiere. 
 
  Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina,  il
curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse
la nomina e' stata disposta. 
 
  La nomina del curatore speciale e' disposta, su istanza di chiunque
vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale  sedente
in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso  in  camera
di consiglio.