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REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943, n. 6/B (6)

Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti. (043U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-11-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il bando del Comandante Supremo in data 2 ottobre 1943 n. 280 A.C.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al conduttore non moroso di immobile destinato ad abitazione, minacciato esecutivamente di sfratto, è data facoltà di opporsi quante volte, per circostanze posteriori all'ordinanza o sentenza, in virtù della quale si procede, e dipendenti dallo stato di guerra, esso si trovi nella impossibilità di trasferirsi in altro immobile; salvo che il locatore, per simili circostanze, sia nell'impossibilità di rimanere nella casa che occupa e di trovare, sul luogo, altra casa per abitarvi.