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REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943, n. 6/B (6)

Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti. (043U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-11-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.D.L. 12 marzo 1941 n. 142; 
 
  Visto il R.D.L. 24 marzo 1942 n. 200; 
 
  Visto il bando del Comandante Supremo in data 2 ottobre 1943 n. 280
A.C.; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Al conduttore non  moroso  di  immobile  destinato  ad  abitazione,
minacciato esecutivamente di sfratto, e'  data  facolta'  di  opporsi
quante volte, per circostanze posteriori all'ordinanza o sentenza, in
virtu' della quale si procede, e dipendenti dallo  stato  di  guerra,
esso si trovi nella impossibilita' di trasferirsi in altro  immobile;
salvo   che   il    locatore,    per    simili    circostanze,    sia
nell'impossibilita' di rimanere nella casa che occupa e  di  trovare,
sul luogo, altra casa per abitarvi.