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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA PRODUZIONE BELLICA 3 ottobre 1943, n. 752

Parziali anticipazioni a ditte fornitrici e appaltatrici di prodotti bellici, in deroga a contrarie o diverse disposizioni o clausole contrattuali. (043U0752)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  8-10-1943 al: 9-2-2011
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Art. 1



Le Amministrazioni della guerra, della marina, dell'aeronautica e della produzione bellica, sono autorizzate, anche in deroga a contrarie o diverse disposizioni o clausole contrattuali, a corrispondere alle ditte fornitrici e appaltatrici il pagamento di un acconto sull'ammontare delle forniture, lavori, servizi e prestazioni varie, già ultimati, sospesi o in corso di esecuzione fino a non oltre i cinque decimi del residuo credito, in base agli accertamenti che ciascuna Amministrazione riterrà opportuno stabilire e che, a suo insindacabile giudizio, riterrà idonei allo scopo.

Ove esistano cessioni queste conservano la loro efficacia ed i pagamenti relativi dovranno essere eseguiti ai cessionari.