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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA PRODUZIONE BELLICA 3 ottobre 1943, n. 752

Parziali anticipazioni a ditte fornitrici e appaltatrici di prodotti bellici, in deroga a contrarie o diverse disposizioni o clausole contrattuali. (043U0752)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 8-10-1943
al: 9-2-2011
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                 MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA 
 
                           IL COMMISSARIO 
 
  Viste le ordinanze n. 3 in data 14 settembre 1943,  n.  6,  del  16
settembre 1943, e n. 7, in data 17 settembre 1943 del  Comando  della
Citta' aperta di Roma; 
 
  Ritenuta l'urgente e indifferibile necessita' in  dipendenza  della
attuale situazione; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Di concerto col Commissario per il Ministero delle finanze; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Amministrazioni della guerra, della marina,  dell'aeronautica  e
della  produzione  bellica,  sono  autorizzate,  anche  in  deroga  a
contrarie  o  diverse  disposizioni  o   clausole   contrattuali,   a
corrispondere alle ditte fornitrici e appaltatrici il pagamento di un
acconto sull'ammontare delle forniture, lavori, servizi e prestazioni
varie, gia' ultimati, sospesi o in corso di  esecuzione  fino  a  non
oltre i cinque decimi del residuo credito, in base agli  accertamenti
che ciascuna Amministrazione riterra' opportuno stabilire  e  che,  a
suo insindacabile giudizio, riterra' idonei allo scopo. 
 
  Ove esistano cessioni queste conservano  la  loro  efficacia  ed  i
pagamenti relativi dovranno essere eseguiti ai cessionari.