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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LE FINANZE 29 settembre 1943, n. 751

Modalità di pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato. (043U0751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-10-1943 al: 9-2-2011
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Art. 1



Nel caso in cui non sia possibile, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, provvedere alla somministrazione di fondi prevista dal secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1943, n. 488, il Prefetto della provincia, o l'autorità che lo sostituisce, è autorizzato ad istituire una contabilità speciale sulla quale, congiuntamente all'Intendente di finanza, emetterà titoli di spesa riguardanti esclusivamente le seguenti categorie:

a) retribuzione al personale di ruolo civile e militare in servizio nella Provincia e a quello in missione di servizio continuativo, proveniente da altre Provincie, che non abbia possibilità di ritorno in sede;

b) indennità e competenze varie al personale di ruolo e non di ruolo;

c) retribuzioni al personale non di ruolo la cui assunzione sia stata regolarmente autorizzata;

d) lavori indifferibili derivanti da cause belliche.