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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LE FINANZE 29 settembre 1943, n. 751

Modalità di pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato. (043U0751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-10-1943
al: 9-2-2011
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                    IL COMMISSARIO PER LE FINANZE 
 
  Viste le ordinanze n. 3 in data 14 settembre 1943 e  n.  7  del  17
settembre 1943 del Comando della citta' aperta di Roma; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  15  giugno  1943,  n.  488,   recante
disposizioni sulle modalita' dei pagamenti in periodo di guerra; 
 
  Visto l'art. 585 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva
il  regolamento  per  l'amministrazione  del  patrimonio  e  per   la
contabilita' generale dello Stato; 
 
  Ritenuta  l'urgente  e  indifferibile  necessita'   in   dipendenza
dell'attuale situazione; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nel caso in cui non sia possibile,  per  ragioni  dipendenti  dallo
stato di guerra, provvedere alla somministrazione di  fondi  prevista
dal secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1943, n.
488, il Prefetto della provincia, o l'autorita' che  lo  sostituisce,
e' autorizzato ad istituire una contabilita'  speciale  sulla  quale,
congiuntamente all'Intendente di finanza, emettera' titoli  di  spesa
riguardanti esclusivamente le seguenti categorie: 
 
  a) retribuzione al personale di ruolo civile e militare in servizio
nella Provincia e a quello  in  missione  di  servizio  continuativo,
proveniente da altre Provincie, che non abbia possibilita' di ritorno
in sede; 
 
  b) indennita' e competenze varie al personale di  ruolo  e  non  di
ruolo; 
 
  c) retribuzioni al personale non di ruolo  la  cui  assunzione  sia
stata regolarmente autorizzata; 
 
  d) lavori indifferibili derivanti da cause belliche.