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REGIO DECRETO 9 agosto 1943, n. 735

Aumento della tassa di duplicazione del libretti di risparmio e dei buoni postali fruttiferi. (043U0735)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-9-1943 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1940, n. 750, e la tabella n. 1 allegata ad esso decreto;
Visto il regolamento generale dei servizi postali, parte 2ª, servizi a danaro, approvato con R. decreto 30 maggio 1940, n. 775;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Comitato centrale dei buoni postali fruttiferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



La tassa di duplicazione dei libretti di risparmio, di cui al n. 50 della tabella n. 1 annessa al R. decreto 23 maggio 1940, n. 750, è elevata da L. 3 a L. 5 e la tassa di duplicazione dei buoni postali fruttiferi, di cui al n. 52 della suddetta tabella, è raddoppiata ossia elevata nella seguente misura:
per ciascun buono dei tagli da L. 100 e 500 da L. 1 a L. 2;
per ciascun buono del taglio da L. 1000 da L. 3 a L. 6;
per ciascun buono degli altri tagli da L. 5 a L. 10; con un massimo per ogni richiesta da L. 50 a L. 100.