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REGIO DECRETO 9 agosto 1943, n. 735

Aumento della tassa di duplicazione del libretti di risparmio e dei buoni postali fruttiferi. (043U0735)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-9-1943
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art.  8  del  Codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645; 
  Visto l'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1940, n. 750, e la  tabella
n. 1 allegata ad esso decreto; 
  Visto il  regolamento  generale  dei  servizi  postali,  parte  2ª,
servizi a danaro, approvato con R. decreto 30 maggio 1940, n. 775; 
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste   e   dei
telegrafi; 
  Sentito il Comitato centrale dei buoni postali fruttiferi; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  La tassa di duplicazione dei libretti di risparmio, di cui al n. 50
della tabella n. 1 annessa al R. decreto 23 maggio 1940, n.  750,  e'
elevata da L. 3 a L. 5 e la tassa di duplicazione dei  buoni  postali
fruttiferi, di cui al n. 52 della suddetta  tabella,  e'  raddoppiata
ossia elevata nella seguente misura: 
  per ciascun buono dei tagli da L. 100 e 500 da L. 1 a L. 2; 
  per ciascun buono del taglio da L. 1000 da L. 3 a L. 6; 
  per ciascun buono degli altri tagli da L. 5 a L. 10; con un massimo
per ogni richiesta da L. 50 a L. 100.