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REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 730

Pagamento delle competenze ai dipendenti di ruolo dello Stato che per causa della guerra non possono più trasferirsi nella propria sede. (043U0730)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-8-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Ritenute la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ove per cause derivanti dallo stato di guerra, non sia possibile ai dipendenti di ruolo dello Stato restituirsi o portarsi nella propria ordinaria sede - dalla quale si siano allontanati per giustificati motivi - e quando risulti che il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi spettanti non può assolutamente disporsi nei modi previsti dalle vigenti disposizioni è consentita l'eccezionale procedura appresso indicata.