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REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 730

Pagamento delle competenze ai dipendenti di ruolo dello Stato che per causa della guerra non possono più trasferirsi nella propria sede. (043U0730)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-8-1943
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 23  maggio  1924,  n.
827; 
  Ritenute la necessita' e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per  la  grazia  e
giustizia; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ove per cause derivanti dallo stato di guerra, non sia possibile ai
dipendenti di ruolo dello Stato restituirsi o portarsi nella  propria
ordinaria sede - dalla quale si siano  allontanati  per  giustificati
motivi - e quando risulti che il pagamento dello  stipendio  e  degli
altri assegni fissi spettanti non  puo'  assolutamente  disporsi  nei
modi previsti dalle vigenti disposizioni e' consentita  l'eccezionale
procedura appresso indicata.