stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 707

Abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe. (043U0707)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  6-8-1943 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono abrogati:
- il R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1075, concernente la prescrizione come requisito essenziale per la nomina ad amministratore dei Comuni e delle Provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole;
- il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 298, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente modificazione all'articolo unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, circa i requisiti per la nomina ad amministratori di enti locali;
- il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
- il R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
- il R. decreto 20 marzo 1939, n. 597, contenente disposizioni che regolano le nomine e promozioni del personale di magistratura;
- il R. decreto 27 marzo 1939, n. 1223, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;
- il R. decreto 28 marzo 1939, n. 2245, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;
- la legge 10 giugno 1939, n. 915, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle Ferrovie dello Stato.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili in rapporto alle abrogazioni disposte con il presente decreto.
Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto, il Guardasigilli: AZZARITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 6. - MANCINI