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REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 707

Abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe. (043U0707)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-8-1943
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vieto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Ritenuto lo stato di necessita' derivante da causa di guerra; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono abrogati: 
  - il R. decreto-legge 28 aprile  1938,  n.  482,  convertito  nella
legge 16 giugno 1938,  n.  1075,  concernente  la  prescrizione  come
requisito essenziale per la nomina ad  amministratore  dei  Comuni  e
delle Provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole; 
  - il R. decreto-legge 9 febbraio 1939,  n.  298,  convertito  nella
legge 2 giugno 1939, n. 739,  contenente  modificazione  all'articolo
unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, circa i  requisiti
per la nomina ad amministratori di enti locali; 
  - il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1587, contenente  norme
per la valutazione dello stato civile ai fini delle  nomine  e  delle
promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni; 
  - il R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n.  335,  convertito  nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  contenente  nuove  norme  per   la
valutazione  dello  stato  civile  ai  fini  delle  nomine  e   delle
promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni; 
  - il R. decreto 20 marzo 1939, n. 597, contenente disposizioni  che
regolano le nomine e promozioni del personale di magistratura; 
  - il R. decreto  27  marzo  1939,  n.  1223,  contenente  norme  di
adeguamento per la valutazione  dello  stato  civile  ai  fini  delle
promozioni degli ufficiali del Regio esercito,  della  Regia  marina,
della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza; 
  - il R. decreto  28  marzo  1939,  n.  2245,  contenente  norme  di
adeguamento per la valutazione  dello  stato  civile  ai  fini  delle
promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia  marina,
della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza; 
  - la legge  10  giugno  1939,  n.  915,  contenente  norme  per  la
valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale
delle Ferrovie dello Stato. 
  Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni contrarie  o  comunque
incompatibili in rapporto alle abrogazioni disposte con  il  presente
decreto. 
  Il presente decreto, che entra in vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  Regno,
sara' presentato alle Assemblee legislative  per  la  conversione  in
legge. 
  Il  Capo  del  Governo,  Primo  Ministro   Segretario   di   Stato,
proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di
legge. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 2 agosto 1943 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                             BADOGLIO 
 
  Visto, il Guardasigilli: AZZARITI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1943 
  Atti del Governo, registro 460, foglio 6. - MANCINI