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REGIO DECRETO 5 aprile 1943, n. 681

Norme integrative del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, recante norme intese a considerare «Presenti alle bandiere» i militari e i militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili. (043U0681)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-8-1943 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fermo restando il disposto del primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, le disposizioni contenute nello stesso Regio decreto, legge si applicano ai militari e militarizzati che siano deceduti o dichiarati irreperibili, entro il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge medesimo, in conseguenza di servizio di guerra prestato dopo il 10 giugno 1940.
Ai soli fini del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, e del presente decreto, i Caduti in prigionia sono considerati in ogni caso come Caduti in conseguenza di servizio di guerra.