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REGIO DECRETO 5 aprile 1943, n. 681

Norme integrative del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, recante norme intese a considerare «Presenti alle bandiere» i militari e i militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili. (043U0681)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 15-8-1943
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della nazione 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121; 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per la guerra, per la marina e per l'aeronautica,  di  intesa  con  i
Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fermo restando il disposto del  primo  comma  dell'art.  3  del  R.
decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, le disposizioni contenute  nello
stesso Regio decreto, legge si applicano ai militari e  militarizzati
che siano deceduti o dichiarati irreperibili, entro il termine di cui
all'art. 1  del  Regio  decreto-legge  medesimo,  in  conseguenza  di
servizio di guerra prestato dopo il 10 giugno 1940. 
  Ai soli fini del R. decreto-legge 15 marzo  1943,  n.  121,  e  del
presente decreto, i Caduti in prigionia sono considerati in ogni caso
come Caduti in conseguenza di servizio di guerra.