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REGIO DECRETO 10 dicembre 1942, n. 1853

Approvazione delle nuove tabelle dei posti che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a conferire, senza concorso, agli invalidi di guerra. (042U1853)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-4-1943 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 1175;
Visto l'art. 70 del regolamento approvato con Regio decreto 29 febbraio 1920, n. 651;
Ritenuta l'opportunità di aggiornare, in base agli ordinamenti attuali dei personali delle varie Amministrazioni dello Stato, le tabelle annesse al citato Regio-decreto, dei posti che il Governo del Re e Imperatore è autorizzato a conferire, senza concorso, agli invalidi di guerra, e di aggiungere alle tabelle stesse nuove categorie;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sentita l'Opera nazionale invalidi di guerra;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le tabelle delle categorie di impiego che il Governo del Re e Imperatore è autorizzato a conferire senza concorso agli invalidi di guerra, allegate al regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651, sono sostituite con le seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico

Le percentuali dei posti che le Amministrazioni hanno facoltà di conferire senza concorso agli invalidi di guerra sono quelle stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, tranne che per il personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato, nei cui riguardi, a norma dell'art. 9 della legge stessa, si applicano le percentuali stabilite nelle presenti tabelle.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - RICCI

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 82 - MANCINI