stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 10 dicembre 1942, n. 1853

Approvazione delle nuove tabelle dei posti che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a conferire, senza concorso, agli invalidi di guerra. (042U1853)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 11-4-1943
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 1175; 
  Visto l'art. 70 del regolamento  approvato  con  Regio  decreto  29
febbraio 1920, n. 651; 
  Ritenuta l'opportunita' di aggiornare,  in  base  agli  ordinamenti
attuali dei personali delle varie  Amministrazioni  dello  Stato,  le
tabelle annesse al citato Regio-decreto, dei posti che il Governo del
Re e Imperatore e' autorizzato  a  conferire,  senza  concorso,  agli
invalidi di  guerra,  e  di  aggiungere  alle  tabelle  stesse  nuove
categorie; 
  Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sentita l'Opera nazionale invalidi di guerra; 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo  e  Ministro
per l'interno,  d'intesa  coi  Ministri  per  le  finanze  e  per  le
corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le tabelle delle categorie di impiego  che  il  Governo  del  Re  e
Imperatore e' autorizzato a conferire senza concorso agli invalidi di
guerra, allegate al regolamento approvato con R. decreto 29  febbraio
1920, n. 651, sono sostituite con le seguenti tabelle: 

              Parte di provvedimento in formato grafico

  Le percentuali dei posti che le Amministrazioni hanno  facolta'  di
conferire  senza  concorso  agli  invalidi  di  guerra  sono   quelle
stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, tranne che
per il personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello  Stato,  nei
cui riguardi, a norma dell'art. 9 della legge stessa, si applicano le
percentuali stabilite nelle presenti tabelle. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1942-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                         MUSSOLINI - DI REVEL - RICCI 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1943-XXI 
  Atti del Governo, registro 455, foglio 82 - MANCINI