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REGIO DECRETO 14 dicembre 1942, n. 1830

Modificazioni alla composizione della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare. (042U1830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-3-1943 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;
Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;
Visto il R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni a1 valor militare, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1480, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;
Ritenuta la inderogabile necessità di aumentare il numero dei membri della Commissione predetta, al fine di assicurare un più rapido svolgimento delle funzioni di cui essa è investita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 2 del R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422, quale risulta modificato dall'articolo unico del Regio decreto 24 aprile 1935-XIII, n. 652, dall'art. 1 del Regio decreto 1° marzo 1938-XVI, n. 1187, e dall'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 609, sono aggiunti i seguenti due comma:

«I Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Africa Italiana hanno facoltà, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti e ciascuno per la parte di propria competenza, di integrare la composizione della Commissione mediante la nomina di altri membri effettivi e supplenti, fino al numero massimo rispettivamente di quattro e di due.

Spetta al presidente della Commissione ripartire i lavori tra i vari membri di essa, fatta salva però l'osservanza delle norme di cui al successivo art. 5, per quanto attiene alla procedura delle deliberazioni ed al numero di intervento dei membri».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - TERUZZI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1943-XXI

Atti del Governo, registro 455, foglio 23. - MANCINI