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REGIO DECRETO 14 dicembre 1942, n. 1830

Modificazioni alla composizione della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare. (042U1830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-3-1943
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno; 
 
  Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre  1932-XI,  n.  1423,  che
disciplina la concessione delle medaglie e della croce di  guerra  al
valor militare; 
 
  Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, che  disciplina
la perdita delle decorazioni al valor militare  e  delle  distinzioni
onorifiche di guerra; 
 
  Visto il R. decreto  30  marzo  1933-XI,  n.  422,  concernente  la
organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione  e
perdita  delle  decorazioni   a1   valor   militare,   e   successive
modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1480,  che  estende  al
tempo di pace la concessione della croce al valor militare; 
 
  Ritenuta la inderogabile necessita'  di  aumentare  il  numero  dei
membri della Commissione predetta, al  fine  di  assicurare  un  piu'
rapido svolgimento delle funzioni di cui essa e' investita; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto  con  i
Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'art. 2 del R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422,  quale  risulta
modificato dall'articolo unico del Regio decreto 24 aprile 1935-XIII,
n. 652, dall'art. 1 del Regio decreto 1° marzo 1938-XVI, n.  1187,  e
dall'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941-XIX, n. 609, sono aggiunti i
seguenti due comma: 
 
  «I Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica  e  per
l'Africa Italiana hanno facolta', con proprio decreto  da  registrare
alla Corte dei conti e ciascuno per la parte di  propria  competenza,
di integrare la composizione della Commissione mediante la nomina  di
altri  membri  effettivi  e  supplenti,  fino   al   numero   massimo
rispettivamente di quattro e di due. 
 
  Spetta al presidente della Commissione ripartire  i  lavori  tra  i
vari membri di essa, fatta salva pero' l'osservanza  delle  norme  di
cui al successivo art. 5, per quanto  attiene  alla  procedura  delle
deliberazioni ed al numero di intervento dei membri». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti  di  osservarlo  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1942-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                       MUSSOLINI - TERUZZI - DI REVEL 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1943-XXI 
 
  Atti del Governo, registro 455, foglio 23. - MANCINI