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REGIO DECRETO 3 dicembre 1942, n. 1813

Modificazioni allo statuto dell'istituto di credito fondiario delle Venezie (042U1813)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  11-3-1943 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto lo statuto dell'Istituto di eredito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con Nostro decreto 21 aprile 1939-XVII, n. 644;
Vedute le deliberazioni in data 18 marzo, 6 maggio e 14 ottobre 1942-XX del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto relative ad alcune modificazioni dello statuto dell'Ente;
Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri suddetto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona:
Art. 8. - Il settimo comma è modificato come segue:
« Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati ».
Art. 9. - È modificato come segue:
« Il Comitato esecutivo è composto:
a) dal presidente e dal vice-presidente;
b) da due membri scelti dal Consiglio fra i cinque di nomina diretta governativa;

c)

da tre membri scelti dal Consiglio fra i sei di scelta governativa. « I membri del Comitato esecutivo durano in carica due anni e sono rieleggibili, salvo che decadano prima del biennio dalla carica di consiglieri ».

Art. 1

Art. 10. - È modificato come segue:

« Il Comitato esecutivo vigila su tutto l'andamento dell'Istituto, ne esamina periodicamente la situazione, formula i regolamenti da sottoporsi al Consiglio.

« Il Comitato esecutivo delibera inoltre:

a) sulla concessione di mutui di qualunque tipo per importo non superiore a lire trecentomila ;

b) sulle sottrazioni e riduzioni ipotecarie, sui frazionamenti, sulle proroghe di ammortamento, sulle cancellazioni d'ipoteca, sulle trascrizioni ed in genere su ogni formalità accesa presso le Conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici tavolari, per i mutui in essere di qualsiasi importo, salva la competenza del presidente, nonché sulle rivendite di immobili aggiudicati all'Istituto in dipendenza di mutui d'importo residuato, all'atto dell'aggiudicazione, a somma non superiore a lire trecentomila e sulle rinuncie all'ipoteca legale;

c) sugli atti introduttivi dei giudizi di cognizione come sulle eventuali direttive da seguire nel corso delle controversie giudiziali anche se promosse avverso l'Istituto e sulle eventuali transazioni;

d) sulle nomine e le revoche del personale, come pure su ogni altro atto dipendente dall'applicazione del regolamento organico disciplinare, salva la competenza del Consiglio, e fatta eccezione per i dirigenti, per i quali la competenza è riservata al Consiglio;

e) sull'applicazione dei regolamenti, ogni qualvolta essi non esigano espressamente l'intervento del Consiglio.

« Le deliberazioni sugli oggetti, di cui al comma precedente, sono prese a voti unanimi dei presenti e sono immediatamente esecutive.
Qualora si raggiunge la maggioranza, ma non l'unanimità, la decisione è rimessa al Consiglio.

« In ogni caso i provvedimenti presi dal Comitato devono essere comunicati per notizia al Consiglio di amministrazione nella prossima seduta.

« Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete.

« I membri del Comitato esecutivo non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati.

« Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo occorre l'intervento della maggioranza del suoi membri, compreso il presidente o chi per esso ».

Art. 12. - È modificato come segue:

« Il presidente:

rappresenta l'Istituto, ne firma gli atti ed è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal vice-presidente; nei casi di assenza o di impedimento anche del vice-presidente, la firma degli atti compete ad un consigliere di amministrazione designato annualmente dal presidente, tenendo presente che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere firmati dal direttore generale o da chi lo sostituisce o sia stato delegato a sostituirlo, ma quelli che impegnano l'Istituto devono portare la firma del presidente o del vice-presidente o del consigliere come sopra designato;

autorizza, senz'uopo di speciali deliberazioni, le sottrazioni ipotecarie riguardanti mutui il cui importo residuo non superi le lire centomila, nonché le cancellazioni ipotecarie allorquando il credito, per mutui di qualsiasi importo, sia stato integralmente soddisfatto;

sta per l'Ente in giudizio, sia come attore sia come convenuto, fa gli atti conservativi dei diritti dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive;

convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato esecutivo e provvede alla esecuzione delle deliberazioni da essi adottate;

adotta le deliberazioni che spetterebbero al Comitato esecutivo, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione. Di queste deliberazioni è fatta relazione al Comitato nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica, fino alla quale egli resterà responsabile personalmente.

« Il vice-presidente, oltre a sostituire nei casi previsti più sopra il presidente, la coadiuva nell'esercizio dei suoi poteri».

Art. 14. - Il terzo comma è modificato come segue:

« Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle disposizioni vigenti in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto ».

Art. 15. - Il primo comma, lettera d) è modificata come segue:

« d) ha facoltà di fare proposte al Consiglio ed al Comitato esecutivo per la nomina e la revoca degli impiegati, legali e periti dell'Istituto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1943-XXI

Atti del Governo, registro 454, foglio 90. - MANCINI