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REGIO DECRETO 3 dicembre 1942, n. 1813

Modificazioni allo statuto dell'istituto di credito fondiario delle Venezie (042U1813)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 11-3-1943
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario,  approvato
con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646; 
 
  Veduto il R. decreto-legge  12  marzo  1936-XIV,  n.  375,  recante
disposizioni per la difesa del risparmio e per  la  disciplina  della
funzione creditizia, modificato con le leggi  7  marzo  1938-XVI,  n.
141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933; 
 
  Veduto lo statuto dell'Istituto di eredito fondiario delle Venezie,
con sede in Verona, approvato con Nostro decreto 21 aprile 1939-XVII,
n. 644; 
 
  Vedute le deliberazioni in data 18 marzo, 6  maggio  e  14  ottobre
1942-XX  del  Consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  predetto
relative ad alcune modificazioni dello statuto dell'Ente; 
 
  Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del
risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo,  Presidente
del Comitato dei Ministri suddetto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto dell'Istituto
di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona: 
 
  Art. 8. - Il settimo comma e' modificato come segue: 
 
  « Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede  segrete.  I
membri del Consiglio di amministrazione non  possono  prendere  parte
alle  deliberazioni  su  affari  nei  quali  siano  direttamente   od
indirettamente interessati ». 
 
  Art. 9. - E' modificato come segue: 
 
  « Il Comitato esecutivo e' composto: 
 
  a) dal presidente e dal vice-presidente; 
 
  b) da due membri scelti  dal  Consiglio  fra  i  cinque  di  nomina
diretta governativa; 
 
  c) da  tre  membri  scelti  dal  Consiglio  fra  i  sei  di  scelta
governativa. 
 
  « I membri del Comitato esecutivo durano in carica due anni e  sono
rieleggibili, salvo che decadano prima del biennio  dalla  carica  di
consiglieri ». 
 
  Art. 10. - E' modificato come segue: 
 
  « Il Comitato esecutivo vigila su tutto l'andamento  dell'Istituto,
ne esamina periodicamente la situazione,  formula  i  regolamenti  da
sottoporsi al Consiglio. 
 
  « Il Comitato esecutivo delibera inoltre: 
 
  a) sulla concessione di mutui di qualunque  tipo  per  importo  non
superiore a lire trecentomila ; 
 
  b) sulle sottrazioni e  riduzioni  ipotecarie,  sui  frazionamenti,
sulle proroghe di ammortamento, sulle cancellazioni d'ipoteca,  sulle
trascrizioni ed  in  genere  su  ogni  formalita'  accesa  presso  le
Conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici tavolari,  per  i
mutui in  essere  di  qualsiasi  importo,  salva  la  competenza  del
presidente,  nonche'  sulle   rivendite   di   immobili   aggiudicati
all'Istituto in dipendenza di  mutui  d'importo  residuato,  all'atto
dell'aggiudicazione, a somma non  superiore  a  lire  trecentomila  e
sulle rinuncie all'ipoteca legale; 
 
  c) sugli atti introduttivi dei giudizi  di  cognizione  come  sulle
eventuali  direttive  da  seguire  nel   corso   delle   controversie
giudiziali anche se promosse avverso  l'Istituto  e  sulle  eventuali
transazioni; 
 
  d) sulle nomine e le revoche del personale, come pure su ogni altro
atto   dipendente   dall'applicazione   del   regolamento    organico
disciplinare, salva la competenza del Consiglio,  e  fatta  eccezione
per i dirigenti, per i quali la competenza e' riservata al Consiglio; 
 
  e) sull'applicazione  dei  regolamenti,  ogni  qualvolta  essi  non
esigano espressamente l'intervento del Consiglio. 
 
  « Le deliberazioni sugli oggetti, di cui al comma precedente,  sono
prese a voti unanimi dei presenti e  sono  immediatamente  esecutive.
Qualora  si  raggiunge  la  maggioranza,  ma  non  l'unanimita',   la
decisione e' rimessa al Consiglio. 
 
  « In ogni caso i provvedimenti presi  dal  Comitato  devono  essere
comunicati per notizia al Consiglio di amministrazione nella prossima
seduta. 
 
  « Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete. 
 
  « I membri del Comitato esecutivo non possono prendere  parte  alle
deliberazioni   su   affari   nei   quali   siano   direttamente   od
indirettamente interessati. 
 
  « Per la validita' delle adunanze del  Comitato  esecutivo  occorre
l'intervento  della  maggioranza  del  suoi   membri,   compreso   il
presidente o chi per esso ». 
 
  Art. 12. - E' modificato come segue: 
 
  « Il presidente: 
 
  rappresenta l'Istituto, ne firma gli atti  ed  e'  sostituito,  nei
casi di assenza o di impedimento, dal vice-presidente;  nei  casi  di
assenza o di impedimento anche del vice-presidente,  la  firma  degli
atti  compete  ad  un  consigliere   di   amministrazione   designato
annualmente  dal  presidente,  tenendo  presente  che  gli  atti   di
ordinaria  amministrazione  possono  essere  firmati  dal   direttore
generale o da chi lo sostituisce o sia stato delegato a  sostituirlo,
ma quelli che  impegnano  l'Istituto  devono  portare  la  firma  del
presidente  o  del  vice-presidente  o  del  consigliere  come  sopra
designato; 
 
  autorizza, senz'uopo  di  speciali  deliberazioni,  le  sottrazioni
ipotecarie riguardanti mutui il cui importo  residuo  non  superi  le
lire centomila, nonche' le cancellazioni  ipotecarie  allorquando  il
credito, per mutui di  qualsiasi  importo,  sia  stato  integralmente
soddisfatto; 
 
  sta per l'Ente in giudizio, sia come attore sia come convenuto,  fa
gli atti conservativi dei diritti dell'Istituto e promuove le  azioni
possessorie e quelle esecutive; 
 
  convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato esecutivo e provvede
alla esecuzione delle deliberazioni da essi adottate; 
 
  adotta le deliberazioni che spetterebbero  al  Comitato  esecutivo,
quando l'urgenza sia tale da  non  permetterne  la  convocazione.  Di
queste deliberazioni e'  fatta  relazione  al  Comitato  nella  prima
adunanza a fine di  ottenerne  la  ratifica,  fino  alla  quale  egli
restera' responsabile personalmente. 
 
  « Il vice-presidente, oltre a sostituire  nei  casi  previsti  piu'
sopra il presidente, la coadiuva nell'esercizio dei suoi poteri». 
 
  Art. 14. - Il terzo comma e' modificato come segue: 
 
  « Il Collegio dei  sindaci  esercita  le  funzioni  indicate  negli
articoli 2403 e seguenti del Codice civile e  deve  uniformarsi  alle
disposizioni vigenti in quanto compatibili  con  la  speciale  natura
dell'Istituto ». 
 
  Art. 15. - Il primo comma, lettera d) e' modificata come segue: 
 
  « d) ha facolta' di fare  proposte  al  Consiglio  ed  al  Comitato
esecutivo per la nomina e la revoca degli impiegati, legali e  periti
dell'Istituto ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 3 dicembre 1942-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            MUSSOLINI 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1943-XXI 
 
  Atti del Governo, registro 454, foglio 90. - MANCINI