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REGIO DECRETO 11 dicembre 1941, n. 1696

Norme di attuazione del R. decreto legge 23 aprile 1937, n. 861, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale. (041U1696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-10-1942 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, contenente provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320 ;
Visto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1301, contenente le norme di attuazione del Regio decreto-legge suindicato;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, sostituita dalla legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725, che modificano gli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571;
Vista la legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1491, che modifica gli articoli 3-13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061;
Udito il Consiglio di Stato ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La riscossione della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e poi sostituito con l'art. 1 della legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725, viene effettuata per il tramite della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del Lavoro, la quale ha facoltà di consegnare, in luogo della ricevuta comprovante l'effettuato pagamento della tassa un certificato rilasciato dal Ministero della cultura popolare ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato dall'art. 3 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, sostituito dall'art. 2 della legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725.