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REGIO DECRETO 11 dicembre 1941, n. 1696

Norme di attuazione del R. decreto legge 23 aprile 1937, n. 861, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale. (041U1696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-10-1942
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI,  n.  1414,  contenente
provvidenze  a  favore  dell'industria   cinematografica   nazionale,
convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320 ; 
 
  Visto il R. decreto 20 luglio  1934-XII,  n.  1301,  contenente  le
norme di attuazione del Regio decreto-legge suindicato; 
 
  Visto l'art. 7 del R. decreto-legge  29  aprile  1937-XV,  n.  861,
convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571; 
 
  Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n.  1061,  convertito
nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458; 
 
  Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 27  maggio  1940-XVIII,  n.
692, sostituita dalla  legge  25  novembre  1940-XIX,  n.  1725,  che
modificano gli articoli 2, 3 e  4  del  R.  decreto-legge  29  aprile
1937-XV, n. 861, convertito nella  legge  20  dicembre  1937-XVI,  n.
2571; 
 
  Vista la legge 2 ottobre 1940-XVIII,  n.  1491,  che  modifica  gli
articoli 3-13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061; 
 
  Udito il Consiglio di Stato ; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per la cultura  popolare,  di  concerto
con i Ministri per la grazia e giustizia, per le  finanze  e  per  le
corporazioni: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La riscossione della  tassa  di  concessione  governativa,  di  cui
all'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato
dall'art.  1  della  legge  27  maggio  1940-XVIII,  n.  692,  e  poi
sostituito con l'art. 1 della legge 25 novembre  1940-XIX,  n.  1725,
viene effettuata per il tramite della Sezione autonoma per il credito
cinematografico  della  Banca  nazionale  del  Lavoro,  la  quale  ha
facolta'  di  consegnare,  in  luogo   della   ricevuta   comprovante
l'effettuato pagamento della  tassa  un  certificato  rilasciato  dal
Ministero della cultura popolare ai sensi dell'art. 4, secondo comma,
del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, modificato  dall'art.
3 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692,  sostituito  dall'art.  2
della legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1725.