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REGIO DECRETO 28 maggio 1942, n. 710

Modificazioni al regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936, n, 1138. (042U0710)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-7-1942 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ D'ELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 344 del testo unico per la finanza locale -approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138;
Udita la Commissione centrale per la finanza locale;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il primo comma dell'art. 39 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col Regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, è sostituito dal seguente:

«L'esenzione stabilita dall'art. 29, n. 5, del testo unico, modificato dall'art. 1, lettera a) , del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, è ammessa per i materiali adoperati dalle Amministrazioni dello Stato e dalla Croce Rossa nelle costruzioni, rifacimenti e riparazioni di edifici eseguiti a totale spesa delle stesse, anche se i lavori siano effettuati in appalto».