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REGIO DECRETO 28 maggio 1942, n. 710

Modificazioni al regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936, n, 1138. (042U0710)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-7-1942
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
  PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' D'ELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-1V, n. 100; 
 
  Veduto l'art. 344 del testo unico per la finanza locale  -approvato
col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
 
  Veduto il regolamento per la riscossione delle imposte  di  consumo
approvato col R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138; 
 
  Udita la Commissione centrale per la finanza locale; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno e del Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Il primo comma dell'art. 39  del  regolamento  per  la  riscossione
delle imposte di consumo approvato col Regio decreto 30 aprile  1936,
n. 1138, e' sostituito dal seguente: 
 
  «L'esenzione  stabilita  dall'art.  29,  n.  5,  del  testo  unico,
modificato dall'art. 1, lettera a) , del R. decreto-legge 25 febbraio
1939,  n.  338,  e'  ammessa  per   i   materiali   adoperati   dalle
Amministrazioni dello Stato e dalla Croce  Rossa  nelle  costruzioni,
rifacimenti e riparazioni di edifici eseguiti a  totale  spesa  delle
stesse, anche se i lavori siano effettuati in appalto».