stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 novembre 1941, n. 1674

Modificazioni al regolamento per il matrimonio dei sottoufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, approvato con R. decreto 2 maggio 1940-XVIII. n. 902. (041U1674)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  2-5-1942 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 902, che approva il regolamento per il matrimonio dei predetti sottufficiali e militari di truppa;

Vista la legge 13 giugno 1939-XVII, n. 1115, sulla fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

Al regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, approvato col decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 902, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 2 è sostituito dal seguente

« In applicazione degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i militari delle varie Forze armate non possono contrarre matrimonio con donna di razza diversa dall'ariana o di nazionalità straniera.

I militari albanesi non possono contrarre matrimonio se non con una donna albanese o italiana ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« La domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, redatta a termini delle leggi sul bollo, deve essere diretta, per il tramite gerarchico, alle autorità di cui al successivo art. 4 e deve contenere l'indicazione del nome, cognome ed età della futura sposa (della quale sarà allegato anche l'atto di nascita o, se trattasi di albanese, analogo certificato di nascita tratto dai registri fondamentali, qualora manchi l'atto di nascita), il nome del padre e degli altri componenti della famiglia, il loro domicilio e la loro condizione.

« Nella domanda devono essere dichiarati gli eventuali impedimenti che si opponessero al matrimonio per ragioni di età o per vincolo di parentela ovvero, se trattasi di militari albanesi, per altra causa ammessa dalle leggi vigenti in Albania, e deve essere indicata anche la data delle istanze presentate alle competenti autorità per ottenere la dispensa. In tal caso l'autorità di cui al successivo art. 4 deve sospendere la sua decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione fino a quando non sia stato deliberato sulle istanze di dispensa ».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Sono competenti a rilasciare la dichiarazione di cui al precedente art. 8:

1) per i sottufficiali e militari del Regio esercito: il comandante del Corpo o capo del servizio da cui dipendono;

2) per i sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi: il Comando superiore del C.R.E.M.;

3) per i sottufficiali e militari della Regia aeronautica:

a) il Comando di squadra, di zona, o l'autorità corrispondente, se trattasi di sottufficiali e di graduati di truppa in servizio continuativo, ammessi ad un vincolo speciale di ferma superiore ai 30 mesi;

b) il comandante del Corpo o di reparto autonomo, quando trattasi di sottufficiali e graduati che non si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) o di militari di truppa;
4) per i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza il comandante della legione o di reparto corrispondente;

5) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di P. S.: il Ministro per l'interno;

6) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo di polizia dell'A. I.:

a) per i sottufficiali: il Comando generale del Corpo;
b) per le guardie scelte e guardie: l'ufficiale posto a capo della questura o il comandante della scuola di addestramento per i rispettivi dipendenti »

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Le categorie di sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici che possono essere ammessi a contrarre matrimonio, indipendentemente dalla loro ammissione, o non, alla carriera continuativa, sono le seguenti:

a) sottufficiali capi officine reggimentali, capi meccanici, operai presso i reggimenti di artiglieria di tutte le specialità; sottufficiali capi armaiuoli e telemetristi della categoria A; sottufficiali guarda-batteria scelti, guarda-batteria nei forti; guardamunizioni ed artificieri, capi guardafili;

b) sottufficiali capi stazione, macchinisti e capo deposito locomotive del reggimento ferrovieri; guarda-mine dei reggimenti minatori; artificieri in carica;
c) sottufficiali guardamagazzini ed addetti ai depositi materiali genio di corpo d'armata;
d) sottufficiali motoristi di verricello, elettricisti o gassisti della specialità aerostieri; sottufficiali capo operaio fotografo, capo operatore, caposquadra ripresa ed operatore, Caposquadra proiezioni della specialità fotografi cinematografisti;

e) sottufficiali specializzati automobilisti con la qualifica di capo officine, guardaparco, capomeccanico, motorista, operaio;
f) sottufficiali maniscalchi:
g) sottufficiali musicanti effettivi;
h) sottufficiali di sanità categorie infermieri, odontotecnici e conduttori di caldaie a vapore; aiutanti di gabinetti radiologici e aiutanti di gabinetti batteriologici;

i) sottufficiali di sussistenza mugnai, panettieri, meccanici, elettricisti, motoristi, frigoristi, gallettisti; sottufficiali addetti alla lavorazione dei mangimi concentrati ed alla lavorazione del prodotti alimentari in conserva;
l) sottufficiali tamburini e trombettieri;
m) sottufficiali del personale di governo effettivi agli stabilimenti militari di pena e dei cavalli stalloni ».

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata, per delegazione del Ministro per la guerra:

a) dai comandanti di divisione, od enti corrispondenti e dai comandanti di zona militare, per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti;
b) dai comandanti dell'Istituto superiore di guerra, delle Regie accademie e scuole di applicazione, delle scuole centrali militari, per i sottufficiali da essi dipendenti, effettivi a detti enti;
c) dai comandanti di corpo d'armata, od enti corrispondenti, per i sottufficiali effettivi a corpi, reparti e servizi posti alle loro dirette dipendenze o comunque non dipendenti dalle autorità, di cui alle lettere a) e b);

d) dal comandante superiore Forze armate Africa settentrionale per i sottufficiali appartenenti alle truppe del Sahara libico; dal comandante del Regio corpo truppe libiche e dai comandanti delle truppe dei vari governi per gli appartenenti ai dipendenti reparti di truppe libiche e coloniali;
e) dai comandanti di divisione dei carabinieri Reali per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti;
f) dal comandante della difesa territoriale d'Albania per i sottufficiali italiani ed albanesi effettivi ai comandi e reparti dipendenti »,

L'art, 31 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione né di età, né di anni di servizio.

« Le guardie scelte e le guardie possono, invece, essere autorizzate a contrarre matrimonio soltanto quando abbiano compiuto venticinque anni di età, qualunque sia il periodo di servizio prestato nel Corpo.

« L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dal Ministro per l'interno ».

L'art. 33 è sostituita dal seguente:

« I sottufficiali, le guardie scelte e lo guardie del Corpo di polizia dell'Africa italiana in servizio, possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, purché abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventisei ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - TERUZZI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1942-XX

Atti del Governo, registro 444, foglio 32. - MANCINI