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REGIO DECRETO 14 novembre 1941, n. 1674

Modificazioni al regolamento per il matrimonio dei sottoufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, approvato con R. decreto 2 maggio 1940-XVIII. n. 902. (041U1674)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-5-1942
al: 8-10-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n.  1201,  concernente
l'abrogazione delle norme limitatrici in materia  di  matrimonio  dei
sottufficiali e militari di truppa delle Forze  armate  dello  Stato,
convertito in legge, con modificazioni,  con  la  legge  22  dicembre
1938, n. 2214; 
 
  Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n.  902,  che  approva  il
regolamento per il matrimonio dei predetti sottufficiali  e  militari
di truppa; 
 
  Vista la legge 13 giugno 1939-XVII, n. 1115,  sulla  fusione  delle
Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane; 
 
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per la guerra, per l'interno, per  la  marina  e  per  l'aeronautica,
d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo Unico 
 
  Al regolamento per il matrimonio dei sottufficiali  e  militari  di
truppa delle Forze armate dello Stato, approvato col decreto 2 maggio
1940-XVIII, n. 902, sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  L'art. 2 e' sostituito dal seguente 
 
  « In applicazione degli articoli 1 e  3  del  R.  decreto-legge  17
novembre 1938-XVII, n. 1728, i militari delle varie Forze armate  non
possono contrarre matrimonio con donna di razza diversa dall'ariana o
di nazionalita' straniera. 
 
  I militari albanesi non possono contrarre matrimonio se non con una
donna albanese o italiana ». 
 
  L'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
 
  « La domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre  matrimonio,
redatta a termini delle leggi sul bollo, deve essere diretta, per  il
tramite gerarchico, alle autorita' di cui al successivo art. 4 e deve
contenere l'indicazione del nome, cognome ed eta' della futura  sposa
(della quale sara' allegato anche l'atto di nascita o, se trattasi di
albanese,  analogo  certificato  di  nascita  tratto   dai   registri
fondamentali, qualora manchi l'atto di nascita), il nome del padre  e
degli altri componenti della famiglia, il loro domicilio  e  la  loro
condizione. 
 
  « Nella domanda devono essere dichiarati gli eventuali  impedimenti
che si opponessero al matrimonio per ragioni di eta' o per vincolo di
parentela ovvero, se trattasi di militari albanesi, per  altra  causa
ammessa dalle leggi vigenti in Albania, e deve essere indicata  anche
la data  delle  istanze  presentate  alle  competenti  autorita'  per
ottenere la dispensa. In tal caso l'autorita' di  cui  al  successivo
art. 4 deve  sospendere  la  sua  decisione  in  merito  al  rilascio
dell'autorizzazione fino a quando  non  sia  stato  deliberato  sulle
istanze di dispensa ». 
 
  L'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
 
  «  Sono  competenti  a  rilasciare  la  dichiarazione  di  cui   al
precedente art. 8: 
 
  1) per i sottufficiali e militari del Regio esercito: il comandante
del Corpo o capo del servizio da cui dipendono; 
 
  2) per  i  sottufficiali  e  militari  del  Corpo  Reale  equipaggi
marittimi: il Comando superiore del C.R.E.M.; 
 
  3) per i sottufficiali e militari della Regia aeronautica: 
 
  a) il Comando di squadra, di zona, o l'autorita' corrispondente, se
trattasi di  sottufficiali  e  di  graduati  di  truppa  in  servizio
continuativo, ammessi ad un vincolo speciale di ferma superiore ai 30
mesi; 
 
b) il comandante del Corpo o di reparto autonomo, quando trattasi  di
   sottufficiali e graduati che non si trovino  nelle  condizioni  di
   cui alla precedente lettera a) o di militari di truppa; 
  4) per i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia  di
finanza il comandante della legione o di reparto corrispondente; 
 
  5) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie  del  Corpo  degli
agenti di P. S.: il Ministro per l'interno; 
 
  6) per i sottufficiali, guardie  scelte  e  guardie  del  Corpo  di
polizia dell'A. I.: 
 
a) per i sottufficiali: il Comando generale del Corpo; 
  b) per le guardie scelte e guardie: l'ufficiale posto a capo  della
questura  o  il  comandante  della  scuola  di  addestramento  per  i
rispettivi dipendenti » 
 
  L'art. 15 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Le categorie di sottufficiali addetti a speciali servizi  tecnici
che possono essere ammessi a contrarre matrimonio,  indipendentemente
dalla loro ammissione, o non, alla  carriera  continuativa,  sono  le
seguenti: 
 
  a) sottufficiali capi officine reggimentali, capi meccanici, operai
presso  i  reggimenti  di  artiglieria  di  tutte   le   specialita';
sottufficiali  capi  armaiuoli  e  telemetristi  della  categoria  A;
sottufficiali  guarda-batteria  scelti,  guarda-batteria  nei  forti;
guardamunizioni ed artificieri, capi guardafili; 
 
b) sottufficiali  capi  stazione,   macchinisti   e   capo   deposito
   locomotive del reggimento ferrovieri; guarda-mine  dei  reggimenti
   minatori; artificieri in carica; 
c) sottufficiali guardamagazzini ed  addetti  ai  depositi  materiali
genio di corpo d'armata; 
  d) sottufficiali motoristi di verricello, elettricisti  o  gassisti
della specialita' aerostieri; sottufficiali capo  operaio  fotografo,
capo  operatore,  caposquadra  ripresa  ed   operatore,   Caposquadra
proiezioni della specialita' fotografi cinematografisti; 
 
e) sottufficiali specializzati automobilisti con la qualifica di capo
officine, guardaparco, capomeccanico, motorista, operaio; 
f) sottufficiali maniscalchi: 
g) sottufficiali musicanti effettivi; 
  h) sottufficiali di sanita' categorie infermieri,  odontotecnici  e
conduttori di caldaie a vapore; aiutanti di gabinetti  radiologici  e
aiutanti di gabinetti batteriologici; 
 
i) sottufficiali  di  sussistenza  mugnai,   panettieri,   meccanici,
   elettricisti, motoristi,  frigoristi,  gallettisti;  sottufficiali
   addetti  alla  lavorazione  dei  mangimi   concentrati   ed   alla
   lavorazione del prodotti alimentari in conserva; 
l) sottufficiali tamburini e trombettieri; 
  m)  sottufficiali  del  personale   di   governo   effettivi   agli
stabilimenti militari di pena e dei cavalli stalloni ». 
 
  L'art. 16 e' sostituito dal seguente: 
 
  «  L'autorizzazione  a  contrarre  matrimonio  e'  rilasciata,  per
delegazione del Ministro per la guerra: 
 
a) dai  comandanti  di  divisione,  od  enti  corrispondenti  e   dai
   comandanti di zona militare,  per  i  sottufficiali  effettivi  ai
   reparti da essi dipendenti; 
b) dai comandanti dell'Istituto  superiore  di  guerra,  delle  Regie
   accademie  e  scuole  di  applicazione,  delle   scuole   centrali
   militari, per i sottufficiali  da  essi  dipendenti,  effettivi  a
   detti enti; 
  c) dai comandanti di corpo d'armata, od enti corrispondenti, per  i
sottufficiali effettivi a corpi, reparti e servizi  posti  alle  loro
dirette dipendenze o comunque non dipendenti dalle autorita', di  cui
alle lettere a) e b); 
 
d) dal comandante superiore Forze armate Africa settentrionale per  i
   sottufficiali appartenenti alle  truppe  del  Sahara  libico;  dal
   comandante del Regio corpo truppe libiche e dai  comandanti  delle
   truppe dei vari governi per gli appartenenti ai dipendenti reparti
   di truppe libiche e coloniali; 
e)  dai  comandanti  di  divisione  dei  carabinieri  Reali   per   i
sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti; 
  f)  dal  comandante  della  difesa  territoriale  d'Albania  per  i
sottufficiali italiani ed albanesi effettivi  ai  comandi  e  reparti
dipendenti », 
 
  L'art, 31 e' sostituito dal seguente: 
 
  « I sottufficiali del Corpo  degli  agenti  di  pubblica  sicurezza
possono essere autorizzati a contrarre matrimonio  senza  limitazione
ne' di eta', ne' di anni di servizio. 
 
  «  Le  guardie  scelte  e  le  guardie  possono,   invece,   essere
autorizzate a contrarre matrimonio soltanto quando  abbiano  compiuto
venticinque anni di  eta',  qualunque  sia  il  periodo  di  servizio
prestato nel Corpo. 
 
  « L'autorizzazione a  contrarre  matrimonio  viene  rilasciata  dal
Ministro per l'interno ». 
 
  L'art. 33 e' sostituita dal seguente: 
 
  « I sottufficiali, le guardie scelte e  lo  guardie  del  Corpo  di
polizia  dell'Africa   italiana   in   servizio,   possono   ottenere
l'autorizzazione a contrarre matrimonio, purche' abbiano raggiunto il
limite minimo di eta' di anni ventisei ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 14 novembre 1941-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                       MUSSOLINI - TERUZZI - DI REVEL 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 aprile 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 444, foglio 32. - MANCINI