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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941, n. 1622

Provvedimenti finanziari a favore dell'Opera nazionale per i combattenti. (041U1622)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 maggio 1942, n. 559 (in G.U. 08/06/1942, n. 134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-2-1942 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano) è autorizzato a concedere all'Opera nazionale per i combattenti, per lo svolgimento delle attività di bonifica e di trasformazione fondiaria, un finanziamento provvisorio, in varie quote, sino ad un complessivo importo di L. 150.000.000 e per la durata massima di cinque anni, ad un interesse pari al saggio ufficiale dello sconto, aumentato del 0,50% in ragione di anno e pagabile quadrimestre per quadrimestre,

I prelevamenti sulle quote del predetto finanziamento provvisorio saranno consentiti dal Consorzio, a richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, a seconda delle necessità di cassa e con decorrenza degli interessi dalla data di prelevamento.

Alla fine del quinquennio dalla corresponsione dell'ultima quota del predetto finanziamento, il Ministro per le finanze designerà, con proprio decreto, uno o più istituti per il rilievo dell'operazione alle stesse condizioni di saggio previste dal primo comma del presente articolo con la conseguente restituzione al Consorzio delle somme erogate. Ove non fosse possibile ottenere da tali istituti le medesime condizioni di saggio, l'eventuale maggior onere sarà a carico dello Stato.

Per la gestione di cui ai precedenti comma saranno istituiti nel bilancio dell'Opera appositi capitoli.