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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941, n. 1622

Provvedimenti finanziari a favore dell'Opera nazionale per i combattenti. (041U1622)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 maggio 1942, n. 559 (in G.U. 08/06/1942, n. 134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-2-1942
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 15 dicembre  1917,  n.  1970,  che
istituisce l'Opera nazionale per i combattenti, e il R. decreto-legge
16 settembre 1926-IV, n.  1606,  convertito  nella  legge  16  giugno
1927-V,  n.  1100,  che  approva  il  regolamento   legislativo   per
l'ordinamento e le funzioni dell'Opera medesima; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Ritenuto lo stato di necessita' derivante da causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta, del DUCE del Fascismo, Capo del  Governo,  d'intesa
coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura  e
le foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  Consorzio  per  sovvenzioni  su  valori  industriali   (Sezione
autonoma dell'Istituto mobiliare italiano) e' autorizzato a concedere
all'Opera nazionale per  i  combattenti,  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di bonifica e di trasformazione fondiaria, un finanziamento
provvisorio, in varie quote, sino ad un  complessivo  importo  di  L.
150.000.000 e per la durata massima di cinque anni, ad  un  interesse
pari al saggio ufficiale dello sconto, aumentato del 0,50% in ragione
di anno e pagabile quadrimestre per quadrimestre, 
 
  I prelevamenti sulle quote del predetto  finanziamento  provvisorio
saranno consentiti dal Consorzio, a  richiesta  dell'Opera  nazionale
per i  combattenti,  a  seconda  delle  necessita'  di  cassa  e  con
decorrenza degli interessi dalla data di prelevamento. 
 
  Alla fine del quinquennio dalla  corresponsione  dell'ultima  quota
del predetto finanziamento, il Ministro per  le  finanze  designera',
con  proprio  decreto,  uno  o   piu'   istituti   per   il   rilievo
dell'operazione alle stesse condizioni di saggio previste  dal  primo
comma del  presente  articolo  con  la  conseguente  restituzione  al
Consorzio delle somme erogate. Ove non fosse  possibile  ottenere  da
tali istituti le medesime condizioni di saggio,  l'eventuale  maggior
onere sara' a carico dello Stato. 
 
  Per la gestione di cui ai precedenti comma  saranno  istituiti  nel
bilancio dell'Opera appositi capitoli.