stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941, n. 1612

Nomina di otto idonei nel ruolo del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni. (041U1612)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  14-2-1942 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;
Visto il R. decreto 26 maggio 1941-XIX, n. 601, che modifica i detti ruoli organici;
Considerata la necessità di coprire sollecitamente, in vista delle particolari attuali esigenze degli Uffici provinciali delle corporazioni, i posti vacanti nel grado iniziale del ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici anzidetti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata l'assunzione in servizio, in qualità di sostituti direttori aggiunti in prova negli Uffici provinciali delle corporazioni (grado 10°, gruppo A) purché esistano le necessarie vacanze in ruolo, di altri otto candidati dichiarati idonei nel concorso per esami, per la nomina di sostituti direttori aggiunti, bandito con decreto Ministeriale 20 gennaio 1940-XVIII, secondo l'ordine della graduatoria, che resta ferma a tutti gli effetti.