stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941, n. 1612

Nomina di otto idonei nel ruolo del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni. (041U1612)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 14-2-1942
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960; 
 
  Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV,  n.  1203,  che  approva  i
ruoli  organici  del  personale  degli   Uffici   provinciali   delle
corporazioni; 
 
  Visto il R. decreto 26 maggio 1941-XIX,  n.  601,  che  modifica  i
detti ruoli organici; 
 
  Considerata la necessita' di coprire sollecitamente, in vista delle
particolari  attuali  esigenze   degli   Uffici   provinciali   delle
corporazioni, i posti  vacanti  nel  grado  iniziale  del  ruolo  dei
direttori e sostituti direttori degli Uffici anzidetti; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata l'assunzione in servizio, in qualita'  di  sostituti
direttori  aggiunti  in  prova   negli   Uffici   provinciali   delle
corporazioni (grado 10°, gruppo A)  purche'  esistano  le  necessarie
vacanze in ruolo, di  altri  otto  candidati  dichiarati  idonei  nel
concorso per esami, per la nomina di  sostituti  direttori  aggiunti,
bandito con  decreto  Ministeriale  20  gennaio  1940-XVIII,  secondo
l'ordine della graduatoria, che resta ferma a tutti gli effetti.